| Statuto |
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Art. 1 – Costituzione e scopi E’ costituito il Gruppo regionale A.I.A.C. Trentino Alto Adige SüdTirol che persegue gli scopi indicati nello Statuto Nazionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio . Art. 2 – Sede Il Gruppo regionale A.I.A.C. Trentino Alto Adige SudTirol ha sede in Trento via Trener, 2/2 . Art. 3 – Associati Possono associarsi al Gruppo regionale, mediante il pagamento della quota associativa, gli allenatori abilitati dal Settore Tecnico e che abbiano residenza nella Regione. Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori della Regione Trentino Alto Adige SüdTirol comporta, automaticamente, la perdita della qualità di associato al Gruppo Regionale A.I.A.C. Trentino Alto Adige SüdTirol. In tal caso, l’allenatore potrà avanzare richiesta di associazione al Gruppo regionale eventualmente operante nella regione ove si trova il suo nuovo luogo di residenza anagrafica. La perdita della qualità di associato al Gruppo Regionale non comporta, in nessun caso, la perdita della qualità di associato A.I.A.C.. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. E’ vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione , nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Art. 4 – Organi Sono organi del Gruppo regionale: a) l’Assemblea generale regionale; b) il Presidente regionale; c) il Consiglio Direttivo regionale; d) il Collegio dei probiviri regionale; e) il Collegio dei Revisori dei Conti regionale. Il mancato pagamento della quota associativa entro la data del 31 marzo di ogni anno è motivo, ( disposizione da inserire anche nello statuto nazionale) per i componenti i suddetti organi , di decadenza dall’incarico ricoperto. L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo regionale, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso deve intendersi integralmente gratuito. A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto in seno al Gruppo regionale. Art. 5 – Assemblea generale regionaleL’Assemblea generale regionale è costituita dai delegati nominati da ciascuna Sezione provinciale o subprovinciale in ragione di uno ogni dieci iscritti - o frazione superiore a 0,5 - con il minimo di uno per Sezione. Per il computo degli iscritti, ai fini del precedente comma, faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria Nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Possono essere nominati delegati gli allenatori in regola con l’iscrizione all’A.I.A.C. al momento della loro designazione da parte dell’ Assemblea provinciale o sub-provinciale. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell’Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutte le Sezioni provinciali o subprovinciali almeno 20 giorni prima della data prevista con lettera raccomandata. La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data e l’ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell’Assemblea. Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo regionale , fatta eccezione per le riunioni in cui si eleggono gli Organi statutari o si approvano i bilanci annuali . In mancanza, dal delegato avente la maggiore anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. o, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al 50% più uno. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati. In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti. Per la validità delle Assemblee (ordinaria e straordinaria) è necessaria comunque la presenza di un delegato di ciascun Gruppo Provinciale o sub-provinciale. La validità delle Assemblee sarà verificata dal Segretario regionale o da un suo sostituto all’inizio della seduta. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti. Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto regionale dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti. Ogni delegato può rappresentare per delega scritta dal delegante non più di tre delegati e potrà esprimere un numero di voti pari ai delegati rappresentati oltre al proprio. Il Presidente Regionale, all’inizio della seduta, provvederà: a) alla convalida della lista degli iscritti suddivisa per Sezione predisposta dalla Segreteria regionale; b) alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti e delle eventuali deleghe presentate; c) alla firma delle schede elettorali per l’elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato; d) al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali; e) allo scrutinio delle schede ed alla redazioni del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà essere consegnato al Presidente dell’Assemblea. Art. 6 – Attribuzioni dell’Assemblea generale regionaleL’Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto. In sessione ordinaria delibera, in particolare, su: a) l’approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale; b) l’elezione degli organi sociali regionali; c) la nomina dei delegati regionali per le Assemblee nazionali della componente dilettantistica; d) la modifica dello Statuto e) la costituzione o estinzione delle sezioni provinciali o sub-provinciali Art. 7 – Il Consiglio Direttivo regionaleIl Consiglio Direttivo regionale è composto da: a) il Presidente regionale nominato ai sensi dell’art. 9; b) i Presidenti delle Sezioni provinciali e subprovinciali; c) dai consiglieri eletti ai sensi del successivo art. 8 Art. 8 – Elezione dei Consiglieri regionaliIl Consiglio Direttivo si compone di nr. consiglieri in rapporto ad un consigliere ogni o frazione superiore a 0.50 iscritti suddivisi proporzionalmente fra i singoli gruppi provinciali o sub-provinciali. Le candidature a Consigliere regionale devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax presso la sede del Gruppo Regionale, dai Gruppi provinciali o subprovinciali non più tardi di sette giorni prima della data dell’Assemblea. Possono essere eletti Consiglieri regionali gli allenatori associati all’A.I.A.C. in regola con il versamento della quota di iscrizione nell’anno precedente ed in quello di svolgimento dell’Assemblea elettiva. Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto. Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere tanti voti quanti sono i consiglieri assegnati al proprio Gruppo provinciale o sub-provinciale. Per ciascuna Sezione risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un Consigliere si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del mandato, con il primo dei non eletti. Ciascun consiglio regionale dovrà garantire al suo interno la presenza di un rappresentante del calcio femminile e di quello a 5 individuato con le medesime modalità previste dal presente articolo Art. 9 – Elezione del Presidente regionaleLe candidature a Presidente regionale devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo Regionale dai Gruppi provinciali o subprovinciali non più tardi di sette giorni prima della data dell’Assemblea. Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto. Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati. In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vice Presidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva. Art. 10 – Attribuzioni del Presidente regionaleIl Presidente regionale rappresenta il Gruppo regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta. In particolare tra le sue funzioni: a) convoca l’Assemblea generale regionale; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale; c) coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo regionale; d) redige la relazione morale e finanziaria da approvarsi dal Consiglio Regionale e dall’Assemblea regionale; Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo: a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali; b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale; c) delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale; d) nomina un Vice Presidente regionale da scegliersi tra i Consiglieri regionale; e) nomina un Segretario regionale da scegliersi al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo regionale. f) determina ogni anno la quota parte del tesseramento da versare alla relativa Sezione provinciale o sub-provinciale; Art. 12 – Il Segretario regionaleIl Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo regionale, coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale, svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Art. 13 – il Collegio dei Revisori dei Conti regionaleIl Collegio dei Revisori dei Conti regionale è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente. Qualora per qualsiasi motivo un membro effettivo lasci l’incarico subentra il membro supplente. Tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti regionale almeno uno dovrà essere in possesso del titolo di ragioniere commercialista o iscritto all’Albo dei Revisori contabili.. Durante la sua prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti regionale nomina, tra i suoi membri effettivi, il Presidente del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale: a) controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale; b) si riunisce almeno due volte l’anno, con la presenza di almeno due membri effettivi, per il controllo sulla regolare tenuta della contabilità regionale. Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri regionale Il Collegio dei probiviri regionale è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente eletti dall’Assemblea regionale. Qualora per qualsiasi motivo un membro effettivo lasci l’incarico subentra il membro supplente. Tra i componenti il Collegio dei Probiviri almeno uno dovrà essere in possesso della laurea in scienze giuridiche. Durante la sua prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri regionale nomina, tra i suoi membri effettivi, il Presidente del Collegio stesso. Il Collegio dei Probiviri regionale: a) dirime in completa autonomia decisionale eventuali controversie tra gli associati del Gruppo regionale e giudica sulle controversie relative all’ammissione e/o espulsione dei soci, sulle questioni disciplinari e su ogni altra questione presentata dal Consiglio Direttivo; b) le sue decisioni sono inoppugnabili; c) esercita la funzione della Commissione verifica dei poteri prima e durante le assemblee regionali, consistente nella verifica della sussistenza di tutti presupposti necessari per garantire il regolare funzionamento delle stesse, nonché di verificare gli esiti delle votazioni. Art. 15 – Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti regionale e del Collegio dei Probiviri regionale Ciascuna Sezione Provinciale o subprovinciale può presentare una candidatura per ciascun Collegio. Ogni delegato assembleare potrà esprimere un voto per ciascun Collegio. Per l’elezione dei membri di ciascun Collegio si vedano le norme contenute nell’art. 8 del presente Statuto. Art. 16 – Gruppi provinciali e sub-provincialiIn ogni provincia della regione si costituisce un Gruppo Provinciale con un proprio Statuto che in ogni caso non potrà contrastare con lo Statuto nazionale e con lo Statuto regionale. Possono costituirsi, in particolari casi di natura geografica o culturale, una o più Sezioni subprovinciali che godono di eguali diritti e doveri delle Gruppi Provinciali. Ciascuna Sezione provinciale o sub-provinciale è rappresentata da un proprio Presidente. A ciascuna Sezione provinciale o sub-provinciale viene corrisposta una quota parte, stabilita del Consiglio Direttivo regionale, relativa al numero degli associati della Sezione stessa. Art. 17 – Durata delle cariche socialiTutti gli organi sociali rimangono in carica quattro anni. Art. 18 – Relazione morale e finanziariaLa relazione morale e finanziaria viene presentata dal Presidente regionale all’Assemblea regionale e deve contenere la relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale. Art.19 Scioglimento dell’AssociazioneLo scioglimento del Gruppo Regionale Trentino Alto Adige SüdTirol per qualsiasi causa è deliberato dall’Assemblea Generale Regionale di cui all’art.5 del presente Statuto. La destinazione del Patrimonio residuo e/o del saldo attivo della liquidazione , salvo diversa destinazione disposta dalla Legge sarà devoluta all’Associazione Italiana Allenatori Calcio sede Nazionale.. Art. 20 Agevolazioni FiscaliAi fini della acquisizione del numero di partita IVA che sarà richiesta dal Presidente Regionale,il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali. Art. 21 – Norma di rinvioPer quanto non previsto dal presente Statuto regionale valgono le norme contenute nello Statuto nazionale e nel Regolamento organico nazionale. Per quanto non previsto dai suddetti valgono le norme di diritto ordinario in quanto applicabili. Art. 1 – Costituzione e scopiE’ costituito il Gruppo regionale A.I.A.C. ______________ che persegue gli scopi indicati nello Statuto Nazionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio .Art. 2 – SedeIl Gruppo regionale A.I.A.C. _____________ ha sede in _____________ via ___________________ .
Art. 3 – AssociatiPossono associarsi al Gruppo regionale, mediante il pagamento della quota associativa, gli allenatori abilitati dal Settore Tecnico e che abbiano residenza nella Regione.Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori della Regione _____ comporta, automaticamente, la perdita della qualità di associato al Gruppo Regionale A.I.A.C. ___________. In tal caso, l’allenatore potrà avanzare richiesta di associazione al Gruppo regionale eventualmente operante nella regione ove si trova il suo nuovo luogo di residenza anagrafica. La perdita della qualità di associato al Gruppo Regionale non comporta, in nessun caso, la perdita della qualità di associato A.I.A.C.. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. E’ vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione , nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 4 – OrganiSono organi del Gruppo regionale: a) l’Assemblea generale regionale; b) il Presidente regionale; c) il Consiglio Direttivo regionale; d) il Collegio dei probiviri regionale; e) il Collegio dei Revisori dei Conti regionale. Il mancato pagamento della quota associativa entro la data del 31 marzo di ogni anno è motivo, ( disposizione da inserire anche nello statuto nazionale) per i componenti i suddetti organi , di decadenza dall’incarico ricoperto. L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo regionale, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso deve intendersi integralmente gratuito. A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto in seno al Gruppo regionale.
Art. 5 – Assemblea generale regionaleL’Assemblea generale regionale è costituita dai delegati nominati da ciascuna Sezione provinciale o subprovinciale in ragione di uno ogni dieci iscritti - o frazione superiore a 0,5 - con il minimo di uno per Sezione. Per il computo degli iscritti, ai fini del precedente comma, faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria Nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Possono essere nominati delegati gli allenatori in regola con l’iscrizione all’A.I.A.C. al momento della loro designazione da parte dell’ Assemblea provinciale o sub-provinciale. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell’Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutte le Sezioni provinciali o subprovinciali almeno 20 giorni prima della data prevista con lettera raccomandata. La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta (preferibilmente in ______, presso la sede del Gruppo regionale ______ o, in ogni caso, in altra località situata all’interno del territorio regionale), la data e l’ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell’Assemblea. Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo regionale , fatta eccezione per le riunioni in cui si eleggono gli Organi statutari o si approvano i bilanci annuali . In mancanza, dal delegato avente la maggiore anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. o, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al 50% più uno. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati. In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti. Per la validità delle Assemblee (ordinaria e straordinaria) è necessaria comunque la presenza di un delegato di ciascun Gruppo Provinciale o sub-provinciale. La validità delle Assemblee sarà verificata dal Segretario regionale o da un suo sostituto all’inizio della seduta. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti. Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto regionale dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti. Ogni delegato può rappresentare per delega scritta dal delegante non più di tre delegati e potrà esprimere un numero di voti pari ai delegati rappresentati oltre al proprio. Il Presidente Regionale, all’inizio della seduta, provvederà: a) alla convalida della lista degli iscritti suddivisa per Sezione predisposta dalla Segreteria regionale; b) alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti e delle eventuali deleghe presentate; c) alla firma delle schede elettorali per l’elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato; d) al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali; e) allo scrutinio delle schede ed alla redazioni del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà essere consegnato al Presidente dell’Assemblea.
Art. 6 – Attribuzioni dell’Assemblea generale regionaleL’Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto. In sessione ordinaria delibera, in particolare, su: a) l’approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale; b) l’elezione degli organi sociali regionali; c) la nomina dei delegati regionali per le Assemblee nazionali della componente dilettantistica; d) la modifica dello Statutoe) la costituzione o estinzione delle sezioni provinciali o sub-provinciali
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo regionaleIl Consiglio Direttivo regionale è composto da: a) il Presidente regionale nominato ai sensi dell’art. 9; b) i Presidenti delle Sezioni provinciali e subprovinciali; c) dai consiglieri eletti ai sensi del successivo art. 8
Art. 8 – Elezione dei Consiglieri regionaliIl Consiglio Direttivo si compone di nr. consiglieri in rapporto ad un consigliere ogni o frazione superiore a 0.50 iscritti suddivisi proporzionalmente fra i singoli gruppi provinciali o sub-provinciali. Le candidature a Consigliere regionale devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax presso la sede del Gruppo Regionale, dai Gruppi provinciali o subprovinciali non più tardi di sette giorni prima della data dell’Assemblea. Possono essere eletti Consiglieri regionali gli allenatori associati all’A.I.A.C. in regola con il versamento della quota di iscrizione nell’anno precedente ed in quello di svolgimento dell’Assemblea elettiva. Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto. Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere tanti voti quanti sono i consiglieri assegnati al proprio Gruppo provinciale o sub-provinciale. Per ciascuna Sezione risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un Consigliere si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del mandato, con il primo dei non eletti. Ciascun consiglio regionale dovrà garantire al suo interno la presenza di un rappresentante del calcio femminile e di quello a 5 individuato con le medesime modalità previste dal presente articolo
Art. 9 – Elezione del Presidente regionaleLe candidature a Presidente regionale devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo Regionale dai Gruppi provinciali o subprovinciali non più tardi di sette giorni prima della data dell’Assemblea. Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto. Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati. In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vice Presidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva.
Art. 10 – Attribuzioni del Presidente regionaleIl Presidente regionale rappresenta il Gruppo regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta. In particolare tra le sue funzioni: a) convoca l’Assemblea generale regionale; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale; c) coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo regionale; d) redige la relazione morale e finanziaria da approvarsi dal Consiglio Regionale e dall’Assemblea regionale; Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo: a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali; b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale; c) delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale; d) nomina un Vice Presidente regionale da scegliersi tra i Consiglieri regionale; e) nomina un Segretario regionale da scegliersi al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo regionale. f) determina ogni anno la quota parte del tesseramento da versare alla relativa Sezione provinciale o sub-provinciale;
Art. 12 – Il Segretario regionaleIl Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo regionale, coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale, svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 13 – il Collegio dei Revisori dei Conti regionaleIl Collegio dei Revisori dei Conti regionale è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente. Qualora per qualsiasi motivo un membro effettivo lasci l’incarico subentra il membro supplente. Tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti regionale almeno uno dovrà essere in possesso del titolo di ragioniere commercialista o iscritto all’Albo dei Revisori contabili.. Durante la sua prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti regionale nomina, tra i suoi membri effettivi, il Presidente del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale: a) controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale; b) si riunisce almeno due volte l’anno, con la presenza di almeno due membri effettivi, per il controllo sulla regolare tenuta della contabilità regionale.
Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri regionale Il Collegio dei probiviri regionale è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente eletti dall’Assemblea regionale. Qualora per qualsiasi motivo un membro effettivo lasci l’incarico subentra il membro supplente. Tra i componenti il Collegio dei Probiviri almeno uno dovrà essere in possesso della laurea in scienze giuridiche. Durante la sua prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri regionale nomina, tra i suoi membri effettivi, il Presidente del Collegio stesso. Il Collegio dei Probiviri regionale: a) dirime in completa autonomia decisionale eventuali controversie tra gli associati del Gruppo regionale e giudica sulle controversie relative all’ammissione e/o espulsione dei soci, sulle questioni disciplinari e su ogni altra questione presentata dal Consiglio Direttivo; b) le sue decisioni sono inoppugnabili; c) esercita la funzione della Commissione verifica dei poteri prima e durante le assemblee regionali, consistente nella verifica della sussistenza di tutti presupposti necessari per garantire il regolare funzionamento delle stesse, nonché di verificare gli esiti delle votazioni.
Art. 15 – Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti regionale e del Collegio dei Probiviri regionale Ciascuna Sezione Provinciale o subprovinciale può presentare una candidatura per ciascun Collegio. Ogni delegato assembleare potrà esprimere un voto per ciascun Collegio. Per l’elezione dei membri di ciascun Collegio si vedano le norme contenute nell’art. 8 del presente Statuto.
Art. 16 – Gruppi provinciali e sub-provincialiIn ogni provincia della regione si costituisce un Gruppo Provinciale con un proprio Statuto che in ogni caso non potrà contrastare con lo Statuto nazionale e con lo Statuto regionale. Possono costituirsi, in particolari casi di natura geografica o culturale, una o più Sezioni subprovinciali che godono di eguali diritti e doveri delle Gruppi Provinciali. Ciascuna Sezione provinciale o sub-provinciale è rappresentata da un proprio Presidente. A ciascuna Sezione provinciale o sub-provinciale viene corrisposta una quota parte, stabilita del Consiglio Direttivo regionale, relativa al numero degli associati della Sezione stessa.
Art. 17 – Durata delle cariche socialiTutti gli organi sociali rimangono in carica quattro anni.
Art. 18 – Relazione morale e finanziariaLa relazione morale e finanziaria viene presentata dal Presidente regionale all’Assemblea regionale e deve contenere la relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.
Art.19 Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento del Gruppo Regionale _____________ per qualsiasi causa è deliberato dall’Assemblea Generale Regionale di cui all’art.5 del presente Statuto. La destinazione del Patrimonio residuo e/o del saldo attivo della liquidazione , salvo diversa destinazione disposta dalla Legge sarà devoluta all’Associazione Italiana Allenatori Calcio sede Nazionale..
Art. 20 Agevolazioni Fiscali Ai fini della acquisizione del numero di partita IVA che sarà richiesta dal Presidente Regionale,il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.
Art. 21 – Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto regionale valgono le norme contenute nello Statuto nazionale e nel Regolamento organico nazionale. Per quanto non previsto dai suddetti valgono le norme di diritto ordinario in quanto applicabili. |

