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4 Settembre 2009 Ai Comitati e alle Divisioni della L.N.D.LORO SEDI
CIRCOLARE n° 12
Come è noto le Società possono avvalersi soltanto di Tecnici iscritti negli elenchi, negli albi e ruoli del Settore Tecnico ( art. 23, punto 1 delle NOIF), i quali per esercitare la propria attività, debbono obbligatoriamente richiedere il tesseramento in favore delle Società per le quali intendono prestare la loro opera ( art. 38, punto 1 , delle NOIF) .
L' obbligatorietà del Tecnico abilitato nei diversi campionati elencati nel Comunicato n. 1 , della L.N.D. , relativoalla stagione sportiva 2009/2010, prevede l' obbligo dell' allenatore in panchina nelle gare ufficiali, salvo particolari ed accertate cause di forza maggiore ( art. 40, Regolamento LND, con integrazioni contenute nel citato Comunicato n. 1, al punto 14, Allenatori).
Il Tecnico che ha l' accesso al terreno di gioco non potrà essere sostituto da altri soggetti salvo che nei campionati minori, laddove non esiste l' obbligo della sua adozione (art. 66, delle NOIF, punto 2 C ).
Per quanto sopra esposto, per il rispetto delle norme, ed in un' ottica di massima collaborazione con l' ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO, si comunica contestualmente, l' ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI ha diramato precise disposizioni ai Direttori di Gara affinchè l' accesso al terreno di gioco sia solo ed esclusivamente riservato ai Tecnici muniti di tesseramento annuale per Società rilasciato dal Settore Tecnico o, qualora questo non sia stato ancora emesso, di copia della sua richiesta di competenza dell' Allenatore.
L' assenza del Tecnico, rilevabile dai referti arbitrali, costituirà oggetto di contestazione alle Società, con i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti.
Si pregano i comitati e le divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi comunicati Ufficiali.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE (Massimo Ciaccolini) ( Carlo Tavecchio )
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